Documenti dello Stato ed ha il diritto di fare trattati di diversa specie con gli Stati stranieri col consenso delle due Camere e di gradire ed accreditare Corpi Diplomatici. il Presidente della Repubblica, eccetto in caso di difesa, non ha il diritto di dichiarare guerra o concludere pace senza il consenso della Camera dei Deputati e del Senato. Art. 76. — Il Presidente della Repubblica ordina che siano pubblicati e messi in esecuzione i progetti di legge votati dalle due Camere. Ha anche diritto di voto. Art. 77. — Se il Ministero, in caso di rimpasto, non riceve per due volte consecutive il voto di fiducia dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica ha il diritto di sciogliere la Camera; ma se anche la nuova Camera nega al Ministero il voto di fiducia, allora il Gabinetto cade. Sin quando non avrà fine il conflitto di cui sopra, restano al potere i Ministri che non hanno conseguito il voto di fiducia dalla Camera dei Deputati. Art. 78. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di grazia. La proposizione della legge per amnistia spetta solamente al Potere esecutivo. Art. 79. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di convocare le due Camere anche in sessioni straordinarie. Art. 80. — La proposizione delle leggi spetta al Potere esecutivo, alla Camera dei Deputati ed al Senato; però la proposizione delle leggi che concernono aumenti e carichi finanziari, spetta solamente al Potere esecutivo. Art. 81. — Nessun atto del Presidente della Repubblica può aver valore, se non porta la controfirma del Ministro o dei Ministri competenti. Art. 82. — In caso di rivoluzione, guerra intestina od estera, mobilitazione generale o calamità pubblica, il Presidente della Repubblica, sotto la responsabilità del Corpo ministeriale, proclama lo stato d'assedio e dispone l’esecuzione delle leggi relative in tutto il territorio dello Stato od in 291