Documenti vrà rispondere alla comunicazione presidenziale quanto più sollecitamente è possibile. Art. 30. — La Camera dei Deputati non può discutere e deliberare se non colla presenza della metà più uno dei Deputati che hanno adempiuto alle formalità di cui agli art. 19 e 20. Non si computano nel numero totale coloro che sono assenti con regolare permesso. Art. 31. — Tutte le deliberazioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei Deputati presenti. Le elezioni di persone, nel caso che in una prima volta non siano state fatte con maggioranza assoluta, in seconda votazione vengono decise con maggioranza relativa dei Deputati riuniti. Art. 32. — Nella votazione delle leggi si vota, in tre giorni distinti, in prima lettura il principio informatore ed in altre due letture si vota articolo per articolo. Le votazioni dei codici presentati dal Governo e preparati da una commissione speciale, formata legalmente, si fanno in blocco in tre riunioni in tre giorni distinti. Si eccettuano le leggi che la Camera ritiene urgenti, le quali vengono votate secondo il regolamento interno. Art. 33. — Le riunioni della Camera dei Deputati si tengono pubblicamente. AlPinfuori delle persone armate, chiunque, a tenore del regolamento, può assistere alle sedute. Le discussioni della Camera vengono pubblicate in speciali volumi. Art. 34. — La Camera dei Deputati può discutere anche a porte chiuse, se ciò viene chiesto dai Ministri, oppure da cinque Deputati, e se la domanda viene approvata dalla maggioranza. Le discussioni a porte chiuse vengono fatte dopo che il pubblico avrà sgombrato la Camera. Art. 35. — La Camera dei Deputati è inviolabile. Senza deliberazione o richiesta della Camera dei Deputati, nessuna Autorità o forza armata, eccetto il Corpo della polizia speciale, può essere ammessa dentro o presso la porta del palazzo ove si riuniscono i Deputati. Art. 36. — Ogni atto avente forza legale verrà 283