L’Albania Capitolo I. Il potere legislativo (Pushteti Legjislativ) Art. 15. — Il Parlamento si compone di deputati eletti dal Popolo secondo la legge. Art. 16. — Per ogni 15.000 anime, o per ogni frazione che supera 7500 anime, viene eletto un deputato. Art. 17. — Il Parlamento è eletto per un periodo di quattro anni. Art. 18. — Il Deputato rappresenta la Nazione in generale e non solamente la circoscrizione che lo ha eletto. Art. 19. — I requisiti necessari per essere elettore vengono stabiliti dalla legge elettorale. Art. 20. — Per essere eletto deputato bisogna avere i seguenti requisiti : a) Essere cittadino albanese; fc) Avere compiuto l’ftà di 30 anni; c) Godere i diritti civili e politici; d) Sapere leggere e scrivere la lingua albanese; d) Non incorrere in nessuno degli impedimenti determinati dalla legge elettorale. Art. 21. — La qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi altro impiego retribuito dallo Stato, tranne quello di Ministro; parimenti la qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi impiego comunale o con cariche religiose aventi funzioni giurisdizionali. Il deputato non può partecipare alle sedute del Parlamento in veste talare. Il deputato non può prendere in affìtto proprietà immobiliari dello Stato, e non può assumere forniture militari, o lavori pubblici. Parimenti il deputato non può prendere appalti per la riscossione di tasse statali. Art. 22. — Al deputato non può essere dato alcun mandato imperativo da parte dei propri elettori. Art. 23. — I deputati hanno diritto ad una in- MXS