Documenti La ricchezza mineraria si divide in due classi. miniere e cave; le prime sono di proprietà dello Stato, e le seconde dei proprietari della superfìcie del terreno. Lo sfruttamento di esse si fa in base alla relativa legge. Art. 131. — Il diritto di riunione pacifica e senza armi è garantito in conformità delle leggi. Le associazioni non potranno essere sciolte per contravvenzione alla legge, se non in seguito ad una decisione giudiziaria. Solo nelle riunioni pubbliche potrà presenziare la polizia. Solamente le riunioni pubbliche, se da esse ponesse sorgere il pericolo di turbamento della tranquillità pubblica, potranno essere vietate. Art. 132. — Il segreto postale è inviolabile e viene regolato con legge. Art. 133. — Unicamente i sudditi albanesi vengono assunti quali impiegati dello Stato, salvo i casi determinati con legge speciale. Art. 134. — Le leggi penali non potranno avere forza retroattiva in sfavore dell’imputato. Art. 135. — Ogni tortura è vietata. Art. 136. — Nessun suddito albanese potrà essere espulso, internato o confinato se non per legge. Art. 137. — La confisca è vietata, e non potrà essere effettuata se non con legge e decisione giudiziaria. Art. 138. — Chiunque, o solo o collettivamente, ha il diritto nel limite della legge di rivolgersi per iscritto o verbalmente alle autorità competenti le quali sono tenute ad agire subito ed a rispondere con lettera all’interessato. Art 139. — Poiché la libertà personale è sacra, in Albania non si effettuano compre e vendite di persone. Ogni persona comprata, o schiava, appena tocca il territorio albanese, è libera. 299