L’Albania Il Consiglio controllore delle Finanze. Art. 93. — Le finanze dello Stato vengono controllate dal Consiglio di controllo delle Finanze. Art. 94. — L’organizzazione del detto Consiglio, il modo come eserciterà il suo ufficio e le qualità dei membri che lo compongono, sono stabilite con legge speciale. Art. 95. — Le facoltà attribuite al detto Consiglio sono: il controllo preventivo e correttivo di tutte le contabilità amministrative dello Stato, come pure quei controlli che verranno determinati con legge speciale. Art. 96. — Il Presidente e i membri di detto Consiglio vengono nominati dal Presidente della Repubblica, e gli impiegati in base alla legge speciale. Art. 97. — L’inamovibilità dei membri del Consiglio di controllo delle finanze viene garantita nel modo stabilito dal presente Statuto relativamente ai membri della Corte d’Appello, con unica differenza che tale inamovibilità è soltanto di 5 anni a cominciare dal giorno della nomina di ciascuno di essi. Parte D. — Il Potere giudiziario. Art. 98. — I Tribunali sono indipendenti. Nell’emanazione delle loro sentenze non dipendono da alcuna altra autorità all’infuori di quella della legge. Nessun potere dello Stato, nè legislativo, ne esecutivo può ingerirsi negli affari giudiziari. Art. 99. — Nessuno può essere citato, nè giudicato da un altro tribunale se non da quello da cui legalmente dipende. In nessun modo possono essere creati tribunali straordinari per giudicare su casi speciali. Art. 100. — Le cause dinanzi ai tribunali si svolgono a porte aperte, fatta eccezione dei casi clic i giudici ritengono necessari siano discussi a porte chiuse nell’interesse della tranquillità pubblica e della moralità. 294