Documenti Titolo IV. Il Consiglio di Stnto (Keshilli i Shtetit). Art. 160. — Perchè vengano esercitati i compili stabiliti da questo Statuto come pure dalle leggi speciali si formerà un Consiglio di Stato. Art. 161. — Il Consiglio di Stato si compone di dieci membri e di due membri assistenti. Art. 162. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati dal Re fra due candidati doppi scelti dalla Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Camera e dal ministro della Giustizia. Gli altri funzionari vengono nominati in base alla lege. Art. 163. — Il presidente del Consiglio di Stato viene nominato dal Re, fra i membri di questo Consiglio. Parimenti il presidente di questo Consiglio può essere dispensato dalla carica di presidente direttamente dal Re. Art. 164. — Le modalità d’esercizio degli uffici del Consiglio di Stato si effettuano secondo una legge speciale. Art. 165. — Il presidente, i membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, per i reati dipendenti dalle funzioni oppure commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, vengono accusati e deferiti all’Alto Tribunale su deliberazione del Parlamento. Art. 166. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati per sette anni; questo periodo ba inizio dalla data del Decreto : essi prestano giuramento davanti al Re prima di iniziare le loro funzioni. La loro inamovibilità entro questo periodo è assicurata, eccettuati i casi previsti nella legge delle pensioni, e quando viene deliberata dal Parlamento la loro sospensione od il loro deferimento all'Alto Tribunale. Art. 167. •— I membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, eccettuate le qualità richieste dalla legge, devono essere persone muni- 327