Documenti Capitolo II. Il potere esecutivo (Pushteti Pérmbarues) Parte A. Il Re (Mbret) Art. 50. — Il Re degli albanesi è Sua Maestà Zog I della famosa famiglia albanese Zogu. Art. 51. — Il Trono è ereditario nella persona del figlio primogenito del Re e l’eredità continua «li generazione in generazione in linea diretta maschile. Art. 52. — Quando l’erede muore o perde i suoi diritti alla successione viene sostituito dal figlio maggiore. Ne! caso in cui l’erede muore oppure perde i diritti della successione senza avere figli, i suoi diritti passano al fratello che gli succede. Art. 53. — Nel caso in cui non esista erede al Irono reale, secondo le disposizioni degli art. 51 e 52, il Re sceglie fra i maschi della sua stirpe l'erede al Trono col consenso del Parlamento. i Quando il Re non si vale di questo diritto e l'eredità resta vacante, il Parlamento stesso sceglie l’erede al Trono fra i maschi della famiglia Keale. Nel caso in cui non esistesse fra questa stirpe, oppure le persone esistenti fossero per speciale deliberazione del Parlamento, ottenuta con i due terzi dei voti del numero totale dei suoi membri, ritenute incapaci di succedere al Trono, il Parlamento sceglie l’erede fra i maschi della stirpe delle figlie oppure delle sorelle del Re, purché di origine albanese. Quando manca un maschio fra le stirpi surricordate, il Parlamento elegge un successore il quale dev’essere di razza albanese. Nel caso in cui il trono resta vacante senza che ne sia scelto il successore, fino alla scelta del nuovo Sovrano i poteri reali vengono esercitati dal Consiglio dei Ministri. 311