L’A l b ani a revisione si scioglie e si procede alle elezioni parlamentari. Art. 228. — Le interpretazioni autentiche, le modifiche, le aggiunte che vengono votate dal Parlamento, secondo l’art. 226, entrano in vigore dopo essere sanzionate dal Re. In caso di non approvazione, entro i 15 giorni dalla data della presentazione, il Re le restituisce al Parlamento indicando i motivi giustificativi; il Parlamento prende nuovamente la questione in discussione e, se insiste nella prima deliberazione, si considera disciolto. La deliberazione del nuovo Parlamento è definitiva e viene promulgata dal Re. Art. 229. — Le deliberazioni dell’Assemblea di revisione sono irrevocabili e vengono promulgate dal Re, entro i 15 giorni dal giorno della presentazione. Titolo IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 230. — L’Assemblea costituente, alla fine della votazione definitiva del presente Statuto, continua come Parlamento fino al termine del periodo di quattro anni, il quale comincia dalla data 16 agosto 1928. Art. 231. — Nelle leggi e nei regolamenti dello Stato, ovunque viene usata la parola « Repubblica » questa viene sostituita dalla parola «Regno», ed ovunque viene ricordata la parola « II Presidente della Repubblica » questa viene sostituita dalla parola «Re». Titolo X. DISPOSIZIONI FINALI Art. 232. — Le disposizioni delle leggi che siano in contraddizione con quelle del presente Statuto sono abrogate. Art. 233. — Tutte le disposizioni del precedente Statuto restano abrogate. Art. 234. — Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione. 336