Documenti to, non implicano la loro sospensione dalle funzioni. Parte B L’Alto Tribunale dello Stato (Giygi i nalt i shtetit). Ari. 135. — Per giudicare i ministri, i presidenti, i membri ed i membri assistenti del « Dik-tim », del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti come pure il procuratore generale (il procuratore in capo) dello Stato per i reati dipendenti dalle loro funzioni oppure commessi durante l’esercizio delle loro funzioni, si forma l’Alto Tribunale del- lo Stato. Art. 136. — L’Alto Tribunale dello Stato si costituisce per Decreto reale, quando sia necessario. Art. 137. — L’Alto Tribunale dello Stato si compone del presidente del « Diktim » della sezione penale, il quale lo presiede, di quattro membri del Consiglio di Stato, i quali si scelgono fra di loro a sorte, in seduta particolare. Art. 138. — Le funzioni di procuratore vengono compiute dal procuratore generale dello Stato. Art. 139. — Le sentenze di questo Tribunale si emanano con i due terzi dei voti e sono irrevocabili. Art. 140. — L’Alto Tribunale giudica e sentenzia in conformità delle leggi in vigore dello Stato. Titolo III. Le finanze dello Stato. Capitolo I. Le Finanze. Art. 141. — La tassa è un contributo del popolo per sostenere le spese generali dello Stato. 323