L'A l b a n i a IV. — Del Consiglio Superiore Fascista Corporativo. Art. 26. — II Consiglio Superiore Fascista Corporativo è formato dai componenti del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e dai componenti effettivi del Consiglio Centrale dell’Eco-nomia Corporativa. La composizione del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e quella del Consiglio Centrale dell’Economia Corporativa non possono essere modificate che per legge. Art. 27. — I consiglieri devono possedere i seguenti requisiti: a) avere compiuto l’età di 25 anni; b) godere i diritti civili e politici; c) riunire in sè gli altri requisiti voluti dalla legge. Art. 28. — La competenza ad accertare l’esistenza delle condizioni di ammissione dei consiglieri spetta ad una commissione composta dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo. Art. 29. — I consiglieri prima di essere ammessi aM’esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria. Art. 30. — Ai consiglieri spetta una indennità annua determinata per legge. Art. 31. — I consiglieri decadono dalla carica col decadere della funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare il Consiglio Superiore Fascista Corporativo. Art. 32. — Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo è convocato dal Re. Al Re appartiene altresi di stabilire le sessioni e di prorogarle. Art. 33. — Il presidente e i vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono nominati dal Re. Il presidente del Consiglio Superiore Fascista 356