- 98 - controversie esistenti, fra datori di lavoro e lavoratori, ritenendo questo il sistema migliore per risolvere il difficilissimo problema. Questo il principio nuovo su cui si basano le recenti disposizioni che disciplinano in Italia i rapporti collettivi del lavoro. In Italia, dunque, gli scioperi sono vietati per legge (1). Nè si tratta di limitazione unilaterale, nel qual caso si verrebbero ad avvantaggiare i datori di lavoro e si creerebbe una vera disparità di diritti, per cui il divieto dello sciopero avrebbe un vero carattere di ingiustizia. Si tratta invece di una vera limitazione bilaterale perchè oltre agli scioperi sono vietate anche le serrate (cioè la chiusura degli stabilimenti fatta dagli industriali allo scopo di annullare concessioni o per rispondere ad una minaccia di sciopero). (1) L’art. 18, eap. Ili, della legge 3 aprile 1926 sulla «Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del Lavoro », dice : « La serrata e lo' sciopero sono vietati. « I datori di lavoro che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire 10.000 a 100.000. « Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo conoerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire 100 a 1000. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del codice di procedura penale. « Quando gli autori dea reati preveduti neii precedenti comma siano più, ii capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la dwtenziome non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita».