— 107 — Le organizzazioni sindacali, così collegate, costituiscono una corporazione, la quale non ha personalità giuridica, ma è un organo amministrativo dello Stato. Gli organi centrali corporativi possono emanare norme generali sulle condizioni di lavoro, contemplando gli interessi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori, ispirandosi all’equità, tenendo conto del supremo interesse della produzione. Le associazioni sindacali legalmente riconosciute acquistano personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro o lavoratori che vi appartengono. Queste associazioni hanno facoltà d’imporre contributi annui sindacali che per i lavoratori non deve superare la retribuzione di una giornata di lavoro. Le associazioni sindacali legalmente riconosciute possono stipulare contratti collettivi di lavoro. L’organizzazione sindacale culmina nel Ministero delle Corporazioni, il supremo organo gerarchico che presiede efficacemente al lavoro di coordinamento delle forze produttive. In Italia si è riusciti ad attuare quella che rappresenta l’aspirazione del sindacalismo di tutti i paesi, e cioè l’insediamento dei sindacati nello Stato i quali, a mezzo delle corporazioni, formano l’organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano legalmente gli interessi. Possiamo affermare che con la soluzione dell’organizzazione sindacale vigente in Italia, con la Corporazione Statale Fascista, si delineano i tratti di una nuova economia che realizza l’organizzazione sindacale in una forma nettamente anticlassista e cioè realistica, e ripetendo le parole di S. E. Benito Mussolini ricor-