200 CAPITOLO PRIMO È di grande interesse, benché a prima vista non sembri toccar l’argomento, notare che dopo Augusto l’Italia godette per qualche tempo dell’immunità finanziaria. Il suo territorio comportava il dominium dei privati, ed era quindi considerato ager immunis, mentre il suolo delle pro-vincie era proprietà del popolo romano. Però il ius ìtalicum poteva essere esteso al resto del mondo. Le colonie italiche fondate in Dalmazia dopo Azio ebbero la piena cittadinanza romana, e le loro terre le stesse immunità di cui godeva la penisola (i); e dopo Augusto tale privilegio venne esteso a città della Spagna, della Gallia dell’A-frica e della Siria (2). L’antichissima concezione della Città-Stato continuava dunque a sussistere durante l’impero, a malgrado dei tentativi di concepire uno Stato nazionale. L’Italia, perciò, prima Provincia, poi tutta Urbs ; poi di nuovo tutta Provincia, — ad eccezione della dioecesis urbana che si estendeva per un raggio di cento miglia intorno a Roma — non venne considerata nulla di diverso da Roma in alcuni momenti, dal resto dell’impero in altri momenti. Le varie ripartizioni dell’Italia in distretti amministrativi (Italia annonaria, Italia tributaria, etc.), in cura-ture {curatores viarum, curatores viarum et alimentorum, curatore s vehiculorum, etc.) tennero conto, a volta a volta, dei criteri geografici o di criteri diversi da questi. I curatores viarum et alimentorum, avevano sotto la loro giu- (1) Cfr. Jullian : op. cit., pagg. 54 a 71. (2) Cfr. oltre Julian, op. cit., Fustel de Coulanges, La citi antique. 1. V. C. ; II e DI.