— 97 - stituisce un vero diritto, l’astensione collettiva non è tale, anzi si può notare che qualche volta lo sciopero può rivestire il carattere di reato, di un vero attentato alla vita ed alla proprietà. Tale sarebbe ad es. il caso di uno sciopero degli addetti alla distribuzione dell’acqua, ed anche quello dell’illuminazione, delle ferrovie, della posta e dei pubblici servizi in genere. Alcuni Stati nei quali pur non esistendo il diritto di sciopero, lo sciopero viene di fatto permesso, comminano delle pene per gli scioperanti addetti ai pubblici servizi. Concludendo, noi non riteniamo legittimo il diritto di una massa (come non è legittimo il diritto del singolo) quando questo presunto diritto si manifesta con un danno per la collettività e molte volte con un danno per il titolare del presunto diritto. È per questa ragione che non riteniamo legittimo, da parte di una massa coalizzata, che voglia arrecare un vantaggio alla propria classe, il ricorrere ad una manifestazione che arreca un danno alla collettività, cioè allo sciopero. Per queste ragioni siamo contrari al diritto di sciopero e siamo perfettamente d’accordo nel vietare gli scioperi per legge, che secondo noi costituiscono un abuso con il quale le masse scioperanti manifestano un particolare interesse che in altro modo può essere garantito e tutelato. Ma, se non riteniamo che libertà di lavoro significhi diritto di sciopero, siamo però del parere che libertà di lavoro implichi diritto di coalizione in modo tale che le masse coalizzate abbiano dei rappresentanti e possano ricorrere in appositi tribunali (formati da organi competenti), per far risolvere pacificamente le Cozzo. — Trattato di economia. 7