- 164 — anche dei compensi per gli apparati motori, ed anche qui predomina il concetto qualitativo, in quanto il compenso non è solo stabilito in ragione della forza motrice sviluppata, ma anche in ragione del consumo per cavallo-asse, ed il compenso è tanto maggiore quanto minore è il consumo del combustibile per unità di forza motrice. Per porre poi i costruttori nazionali in condizioni di parità con i costruttori stranieri, oltre ai compensi di costruzione, permette l’importazione del materiale in franchigia. La franchigia daziaria è così accordata ai materiali esteri metallici che occorrono per la costruzione dello scafo. Per avvantaggiare la nostra industria siderurgica sono accordati dei compensi daziari ai costruttori che adoperano materiale nazionale di prima fabbricazione, in modo da restituire ai costruttori la somma ch’essi pagano in più sulle forniture dei materiali nazionali per effetto della protezione daziaria. Sono concesse anche delle esenzioni fiscali, che riguardano l’esenzione dell’imposta di ricchezza mobile, per 5 anni, alle navi che non possono godere 4ei compensi di costruzione. I compensi per scafi metallici (prima di Lit. 55) sono di lire 32 oro per ogni tonnellata di s. 1., se varati entro il giugno 1930; Lit. oro 28,50 dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1934; Lit. oro 25,60 dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1938. Anche per gli scafi in cemento (Lit. oro 20 per tonn. di s. 1.) e per gli scafi di legno (Lit. oro 9 per tonn. di s. 1.) sono accordati compensi, pure decrescenti.