150 GLI AVVENIMENTI NAVALI NEL CONFLITTO EUROPEO tenersi in non cale, dato l’esaurimento a cui vanno incontromolte fra le più ricche e operose potenze europee, special-mente se la vagheggiata « indipendenza americana » si sfrondi degli eccessi di molti suoi sostenitori che vorrebbero fare dell’America la sede di ogni egemonia, se non pure un mondo che stesse a sè. L’acquisto di navi mercantili dei paesi belligeranti. Fra i provvedimenti che si trovano all’esame del Parlamento degli Stati Uniti per l’incremento di quella marina mercantile, v’ha anche il cosiddetto Ship Purchase Bill, inteso ad autorizzare il Presidente della Confederazione a spendere sino a 6 milioni di dollari per l’acquisto o la costruzione di navi ausiliario da servire, in tempi normali, ad uso di navi mercantili. La finalità di questo progetto, non se ne fa mistero, è quella di abilitare il Governe degli Stati Uniti ad acquistare i maggiori piroscafi di linea germanici, special-mente quelli dell’ « Hamburg-Amerika Linie », che si trovano al disarmo nei porti di New York e Boston. Il progetto, del quale si è mostrato tanto sollecito il presidente Wilson, è giudicato poco favorevolmente non soltanto in Inghilterra, ma anche da autorevoli personalità americane, le quali mentre dubitano fortemente che si riesca a trarre un reale vantaggio dallo Stato armatore, reputano dall’altra che lo acquisto delle navi germaniche non sarebbe compatibile con i doveri della neutralità, sia perchè equivarrebbe a liberare gli armatori delle spese alle quali sono obbligati per la custodia, sia perchè porterebbe un aiuto diretto in danaro ad uno dei belligeranti. Come già avvertimmo nello scorso settembre, noi riteniamo che le vedute sulle quali si basa il disegno di legga siano in aperta opposizione con i criterii accolti dall’art. 56 della Dichiarazione di Londra del 1909. È vero che questa non ha efficacia di atto impegnativo nei rapporti internazionali per quegli Stati che non 1’ hanno ratificata, ma non è men vero che tutti gli Stati firmatari furono d’accordo nel riconoscere, con la disposizione preliminare della Dichiarazione, che le regole elaborate rispondevano, in sostanza, ai principii generalmente riconosciuti dal diritto internazionale ;