s TITOLO IV, De' Cantoni. \ 16. In ogni Cantone vi è almeno un Giudice di Pace i 17. Vi è innoltre per le materie amministrative censuarie un Cancelliere del Censo, che custodisce i libri censuarj de* Comuni compresi nal Cantone , e vi fa le opportune annotazioai in caso di traslazione di dominio. nrr. * othìsrl h 'fffsr. >-• a . •••.« » *Mrhiv J