' 1 9 TITOLO V* Amministrazione Comunale. 18. I Comuni si distinguono in tre classi; appartengono alla prima classe tutti quelli, la di cui popolazione eccede li lom. abitanti; alla seconda quelli che oltrepassano li 3111. fino ai iom»; tutti gli altri al dissotlo dei gm. abitanti formino la terza. 19. In ogni Comune vi è un Consiglio Comunale, ed.una Municipalità. 20. I Consiglj de* Comuni di prima classe sono composti di 40 Membri ; quelli di seconda di 30. I Consigli de’Comuni di terza classe sono al più di 15 Membri, fra i quali fino al numero di tre possono essere non possidenti, che abbiano però 35 anni compiti, uno stabilimento d’ agricoltura, dJ industria, o di commercio nel loro Comune, e che paghino la tassa personale. Se i possidenti oltrepassano il numero di 12, il Consiglio è di 15 coi tre non possidenti : Se il numero de'primi è minore di 12 il Prefetto regola il numero de'’secondi. ai. I Consiglj Comunali di prima, e di seconda classe si tengono alla presenza del Prefetto } o del Vice-Prefetto, ed in difetto d’un loro delegato. Quelli di terza classe alla presenza del Cancelliere del Censo, che ne registra gli atti , e trasmette al Prefetto, 0 Vice-Prefetto le loro deliberazioni, e i loro ricorsi. 22. I Consiglj Comunali sempre si tengono in luogo pubbl:— La loro convocazione è indicata 15 giorni a\ dalle Municipalità de’ Comuni