)( 41 X mente addetti alle professioni testé indicate si presenteranno a produrre i documenti regolari, che comprovino il loro mestiere. Quindi i giovani contemplati dalle Leggi, o per essi se sono absenti , o legittimamente impediti , il prossimo parente , o altra persona commissionata saranno in grado di esattamente eseguire le prescrizioni del Sovrano Decreto anche per evitare le pene stabilite agli Articoli jo, n, 12, d’ esser i primi a marciare, o di decadere dai privile» gja cui potessero aver diritto. Venezia 20. Agosto 1806. Renier Podestà. Sellato Segr. in Capo,