J< 48 )C Ordina ciocché segue: I. Ogni nuovo stabilimento di Magazzini di Vino in dettaglio3 o altri luoghi, sotto qualunque denominazione si fossero , dove si facesse la vendita al minutoy e si dasse a, bere del fino , è proibito a Venezia e nel Dipartimento dell’ Adriatico , allorché non sia in proporzione e in rimpiazzamento di quelli che si trovavano aperti al quindici Maggio decorso. IL I Mercanti Bastionieri stabiliti anteriormente a detta epoca , potranno essi soli continuare , come facevano, a dare il Vino per bere al minuto nei loro Magazzini e subalterni , conformandosi rigorosamente al Cala-xniere meusualmente regolato dal Consiglio Municipale de'*Savj. IIL Ogni Magazzino, o altro luogo di questo Genere, che fosse stato aperto posteriormente al 15. di Maggio, sarà chiuso ventiquat.tr’ ore dopo la pubblicazione del presente Proclama . IV.