)( 49 )( IV. Quelli che contravvenissero, in qualunque maniera che sia, per la prima volta saranno condannati, in via di Polizia , ad una ammenda , o alla prigionia; e oltre ciò, in caso di recidiva , il Vino ritrovato nei detti luoghi sarà confiscato a benefizio degli Ospi-' tali. V. Non è cambiato per niente ciò che concerne la -vendita all’ ingrosso del Vino , cioè., dal Secchio in su, permessa ad ognuno sulle Rive di S. Marco e di Rialto ; nè in ciò che riguarda li Osti stabiliti , prima dell* epoca dei 15. Maggio , come pure li Locandieri attualmente esistenti. Vi. Le Autorità incaricate a concorrere alla Polizia di Venezia, sono requisite di contribuire, ciascheduna in ciò che le concerne , alla stretta e rigorosa esecuzione del Proclama presente che sarà tosto pubblicato ed affisso. Venezia, lì 21. Agosto, 1806. Il Commissario Generale, incaricato della Polizia di Venezia e dell3 Adriatico. P. Lag arde . Tomo XVL Num. 4.