)( i*5 X REGNO D’ ITALIA. - 4> o •-... - IL MAGISTRATO DI SANITA* DI VENEZIA. Deduce a pubblica , el universale notizia. C^he dovendo considerarsi per Legge di massima come sospetti li Legni armati in corso di Estera Bandiera} saranno soggette alla Contumacia di sette giorni le Barche Pescareccie che sJ innoltrano in Mare , e qualunque Bastimento, che avesse commescolazione coi Legni Nemici , che attualmente incrocciano dinanzi i Porti di questa Città . A termini del Decreto 18. Giugno decorso sarà punita con I* ultimo rigore la mala fede di Ghi occultasse , od alterasse nei Costituti le circostanze di qualunque comunicazione con essi Legni.. Sia loro presente che le Leggi di Sanità sono inviolabili, e sacre , che la pena delle trasgressioni è quella di morte; Non vi sa. là indulgenza per chi osasse di infrangerle. Venezia li 3. Ottobre 1806. DENTE Agostino Bellato Segr. Tomo XVI. Num. 10.