X 97 X garsi per li Manzi macellati nei Luoghi predetti. X. Non potrò dai Luoghi del Dogado sebbene uniti al Partito nè io stesso, nè li miei Affittuali delle Beccarie dei Luoghi sudetti introdur Carne morta in Venezia, e ciò sotto pena di esser questa asportata e confiscata come Contrabando, come pure sotto tutte le altre Pene cominate dal Proclama a stampa approvato dall’ cx-Senato li 20. Settembre 1783. per regola dei Dazj del Dogado, onde non resti defraudata l’Arte dei Luganegheri dei Menuzzami loro appartenenti. XI. Prometto, e mi obbligo di non prender la benché minima ingerenza nelli Partiti dei Castrati y e Vitelli separati per volontà dell’ ex-Senato da questo Partilo, e scoperto legalmente, che fossi di esser interessato nei Partiti suddetti, mi contento^, che dall’ Autorità di questa Congregazione Delegata venga tagliato, ed a mie spese, danni , ed interessi sia reincantato quello fra essi Partiti, ne’quali fosse riconosciute, che avessi alcuna ingerenza, o interesse. XII. Stabilito dall’ex-Senato col Decreto 28* Maggio 1789. che gl’individui Beccheret-ti, ai quali con quello 20. Settembre 1788. fu assegnata per li anni scorsi la Beccaria di Rialto, abbiano a continuare nel loro esercizio anche durante la presente nuova voi. 10.N.0XIII. N Con-