)( I07 X notata nell’ Uffizio del Dipartimento alle Carni la rimozione di ogni suo gravame per tale ingiusta renitenza . XXI. Per l’osservanza, e manutenzione di tutti gl’ obblighi sopraespressi, ed a giusta dovuta cauzione del Partitante dovranno li Beccheretti nell’atto di darsi in nota dentro il mese di Ottobre di ogn’anno, come fu di sopra prescritto, aver cadauno di essi prestata idonea , cauta, ed insolidata Pieggieria obbligata in Principalità da esser riconosciuta ed accettata dal Partitante, ed approvata con Terminazione del Deputato alle Carni, senza qual condizione non potrà alcun Becche-retto esser posto all’ esercizio della sua Banca, e così di anno in anno durante il corso della Condotta. XXII. Se dal Partitante con le condizioni prescritte non si adempiranno le somministrazioni come sopra ordinate, sarà aperto a Beccheretti il ricorso alla Congregazione Delegata, quale col mezzo delle occorrenti legali summarie indagini, riconosciuto giusto il ricorso, costringerà summariamente il Partitante stesso al risarcimento de’danni, che col mezzo de*due Periti elletti, uno per parte del Ricorrente, e l’altro del Partitante, e in caso di renitenza dalla Stessa Congregazione, o dal terzo da essi due eletto per il caso di discordia, venisse giudicato, eh’ esso Ricorrente avesse potuto rissentire O 2 da