)( i©4 X restar dovranno giusto il consueto a respettiva lìbera disposizione di ogn’ uno di quelli fra essi Beccheletti per conto del quale saranno stati li Bovi macellati, con V obbligo però dì contribuir all5 Abboccatore il Dazio di essi Menuzzami, come pure li Soldi 15. per conto della Cassa a parte de Beccheri, l’importar delle quali due Partite esso Ab-boccator si è assunto l5 obbligo di contribuire alla Regia Cassa Finanze anche per conto loro, e con l5 obbligo pure di preferire nella vendita di essi Menuzzami a patti eguali Confratelli dell’Arre de5 Luganegheri. Obbligo pure sarà di essi Beccheretti di consegnare al Partito delle Candelie di Sevo, li Sevi tutti di Corpo, Coja, e Rognonada de5 Bovi che macelleranno di loro ragione • 1 particolare staccati dalla Carne sul luogo stesso del Macello, da essergli questi conteggiati col solito dibattimento del 15. percento a L. 60. ogni libbre 100. peso grosso netto dal dibattimento suddetto. XX. Risservata al solo Partitante la facoltà delli Contratti de Bovi provenienti da ogn’altra Parte, fuori che dalla Terra-Ferma ex-Veneta, da dove soltanto anch’essi Beccheretti unitamente al Pannante potranno provedersi, resta ad essi Beccheretti assolutamente vietato nò per se, nè per interposte Persone, nè sotto verun pretesto il far acquisto de’ Bovi per proprio conto in qua-