)( 26o ){ della quantità, coi quali Mandati dovranno essere scortate le Condotte sino alle Città de’loro Abboccamenti , ed essere restituiti poi nel termine al più di Mesi due 4 dal Giorno in cui furono rilasciati. Tali Mandati saranno accordati dall’Abboccatore, con libertà al medesimo di mettervi un Soprastante, e d'incontrare il peso, senza però spesa, ed aggravio di essi Dazieri di Transito . X. La vendita al minuto delle Anguille^ e Bisatti freschi, e vivi di Comacchio, ti Territorio Ferrarese non potrà essere fatta se non dalli medesimi Introduttori , o da quelli, che avranno immediatamente da loro comprato, e dalli rispettivi legittimi Venditori , col solito requisito del Mandato, che sarà rilasciato dall’Abboccatore . Qualunque Venditore, che fosse mancante del requisito del Mandato, anderà soggetto alla pena di essergli fatto l’asporto. Venezia primo Settembre 1798* L5 Intendente Generale delle Imperiali Regie Finanze. DE LOTTINGER. Ab