)( 72- )( to alla Roba presa in Contraffazione, sarà subito consegnata al Partito, e spedita come Contrabbando a senso delle Leggi suddette, e dall’ importar del valore di esso Contrabbando , detratto il Dazio, e le Spese-, sarà il rimanente da esso Regio Uffìzio disposto a metodo delle Leggi medesime . Si prescrive in oltre, che in tutti li casi di fermi di Contrabbandi, e Retenzioni di Contrabbandieri, non saranno nè quelli restituiti, nè questi posti in libertà, senza preventiva formazion di Processo, e Remozion, col volontario Costituto del Partitante. XXV. Essendosi il nuovo Partitante obbligato di pagare annualmente nella Cassa Regia di Finanze, sì per conto proprio, che per conto anco de’ Beccheretti, li Soldi io. per Bove, che al tempo deJ passati Partiti solevano essere rispettivamente pagati alla così detta Cassa a parte de5 Beccheri, dichiarando di ciò fare ad oggetto che detta sum-ma venga ripartita giusto il consueto, ed essendo solito che nella detta Cassa a parte dei Beccheri affluirvi debba anche la contribuzione de'Soldi 15. che 1’Arte de’Lugane-gheri è tenuta di corrispondere per ogni Me-nuzzame ad essa consegnato dal Partitante, c Beccheretti , detratto Y importar di quanto per conto di esso Parti tante , e Beccheretti si è assunto 1’ obbligo di pagar settimanalmente al Reverendissimo Pievano di San Mat-