X 252 )( CAPITOLI PARZIALI. N-? I. Dazio Biave, e Farine, che s’introiti* cono in Chiozza, Pelestrina, e sue Adiacenze. I. Ara e s intenderà soggetto a questo Dazio l’introito in Chiozza, e Pelestrina, e. sue Adiacenze delle Biave , e Farine tutte comprese da simile Abboccamento all' Epoca 1796. II. Resta proibito a chi si sia d’intfodur--re Biave, o Farine senza la scorta delie Bollette, o di occultarne la vera quantità, sotto la pena della perdita del Genere, e di Ducati venticinque Effettivi da pagarsi irremissibilmente . III. Le Bollette di Farine, ed ogni alrro genere di Biave, dovranno essere sottoscritte all’ ultima Palada al rovescio con il Passazò del competente Ministro dinotante anco il giórno, e l’ora del passaggio, ed in oltre marcare con l’impronto dell’Imperiai Sigil- lo, che sarà a spese dell’Abboccatore fatto imprimere, e spedito ai Ministri delle Pa-lade, e mancando le Bollette di tal impronto, e degli altri requisiti, siano le Farine, ed a ri generi soggetti alle Leggi del Contrabbando, locchè si renderà a pubblica notizia col mezzo di una Notificazione. IV.