)( 200 )( A V V I S 0. JCjA negligenza de’Mercanti, Filatojanti, Merzari, o altri Negozianti, o Compratori di Sete, e Gaiette nell’adempimento dell’ obbligo a’ medesimi strettamente imposto dalle Leggi di notificare le loro comprede di tali Prodotti , delude i providi oggetti contemplati dalle Leggi medesime, ed apre la via a tutte quelle frodi, che in tanto importante argomento furono prevedute, e possono essere machinate . Onde restino eseguite pertanto le disposizioni de’Capitoli XIII. e XIV". del Proclama de’cinque Savj alla Mercanzia 28. Aprile 1773- esecutivo del Decreto del Senato 17. Aprile medesimo, si fa noto. Che qualunque compratore di Gallette o Sete , il quale non abbia presso l’Uffizio del Dazio Uscita e Transiti delle Sete, adempiute ancora le Notifiche degli Acquisti fatti sin ora, dovrà adempirle dentro giorni tre dopo la pubblicazione del presente, altrimenti avranno luogo le pene dalle Leggi prescritte ; alle quali soggiaceranno pure tutti quelli , che per l’avvenire non empiranno entro ì tre giorni le notifiche di tutti gli altri acqui-