X 43f x jSossedono vero, e legittimo titolo di poter ammazzar, è vender Carni 5 così a’legittimi Proprietari* o aventi titolo da essi, che saranno muniti di tal titolo * sarà permesso 1* ammazzar * é vender, ma sempfe con la contribuzione della Pelle degli Animali al Partito Generale * o col Pagamento stabilito da’Capitoli Generali de1 Dazi delli due Soldi per Lira, ovvero col mezzo degli Accordi $ che convenissero col Partitante medesimo j e non altrimenti 1 In caso di Contraffazionej quando alcuno si facesse lecito o, senza titolo * o anche con titolo * ma senza le contribuzioni , ovvero Accordi soprariferiti * di ammazzar * o far ammazzar Animali respettivamente soggetti ad essi Dazi, o Partiti, ed esitarne le Carni, sarà soggetto a perder nort solo di volta in volta le: Carni i che da’ competenti Ministri della Regia Finanza gli saranno asportate, ina àncora, sarà occorrendo, col mezzo di Ministri stessi, fatto chiudere il Posto Contraffateli* tei oltre le pene anche afflittive 3 ad arbitrio delle respettive autorità competenti t Quelli dunque * che legittimamente cori li sopraddetti requisiti potranno vendere nelle respettive proprie Osterie, e Beccarie * iion potranno dilatare lo smaltimento delle Carni fuori dei Confini ai loro titoli appartenenti j 6 s’intenderanno totalmente proibiti di niandar Carne nel Luogo* ové sarà . F 2 èsef-