X *45 X intendere e sapere che, salvo alli Parolotti quanto fu stabilito col Capitolo suddetto XXI-, non possano, nè debbano costruire , ed usare dòtte provisionali Fucine per le Strade, lo che oltre non essere permesso dal Capitolo predetto come sopra approvato, è anco irragionevole, ed inconveniente, in pena di Ducati dieci > oltre la perdita della Robba che sarà irremissibilmente levata a cadauno, e cadauna volta che saranno colti o provati in contrafazione da essere disposta metà ad arbitrio della Magnifica Casa de Mercanti , e merà a benefizio dell’ Arte Calderari. Ed innoltre si fa rissolutamente sapere che resta proibito e vietato a qualunque Parolot-to quale non avesse, o non levasse il Mandato come sopra, di poter esercitare neppure quanto viene loro permesso dal suddetto Capitolo, sotto la cominatoria della pena nel medesimo prescritta, che tanto &c. ne &c< In quorum fidem &c. Dat. li 18. Settembre 1798. ( Antonio Marchese Maffei Vicario. Joseph Franciscus Bonumìcti Not. loco ÒV. Adi i8< Settembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta France* sco Strabui in forma ec. LI