)( *47 X bri, dovrà a senso delle Leggi esservi descritta chiaramente l'Entrata, e 1*Uscita di cadaun* anno sottoscritta da que’Ministri destinati dai Luoghi Pii per stabilir i Conti agli Amministratori , ed indi pubblicata alla presenza de’ Confratelli legittimamente radunati, della qual pubblicazione dovrà esserne fatta Fede dalli Scrivani delli mentovati Luoghi Pii nel Libro Convocazioni . Mancando i Reggenti alla comandata presentanza de’ Libri , c Carte so^raespresse, o presentandoli senza la descrizione dell’ Entrata, ed Uscita , e sua pubblicazione , incorreranno nella pena di Ducati io. da essere irremissibilmente levata negli effetti de’Reggenti , ed applicabili ad arbitrio Nostro, che tanto ec. Verona li ... . ( Giovanni March. Sagramoso Provved» ( Alessandro Co: Landò Provveditor »