)( 1*7 X presenti Capitoli sarò obbligato di consegnare le Candele alli Rivenditori delle medesime . Siccome poi per le Deliberazioni dell’ex-Scnato li Posti di detta Nazione furono le* vati dalla Riva anticamente denominata del- li Schia^oni, e trasportati nei siti ove attualmente si trovano , così dovranno essi nell’ Esercizio della Vendita delle Candele Privilegiate osservare anche nei siti stessi tutte quelle prescrizioni , regole, e Leggi, alle quali erano soggetti quando facevano la Vendita sopra la Riva antedetta, subordinati sempre a tutte quelle ulteriori provvidenze , che alla Regia Intendenza Generale di Finanza sembrasse necessario d’aggiungere anche sopra le mie istanze, affine d’impedire ogni trasgressione . XIII. Tutte le Candele fabbricate fuori di Venezia, che saranno introdotte in questa Città da Particolari continuar dovranno a pagare conforme il già convenuto con la Regia Intendenza Generale di Finanza il solito Dazio di due soldi per Libbra a mio benefizio, dovendo cadauno che vorrà introdurne , fare le steie Bollette con lasciar Pegno in tutto e per tutto come è disposto dal Proclama dell’ex-Magistrato de’Provveditori, ed Aggiunto alle Beccarie 26. Settembre J782., non che dalli posteriori. XIV. Egualmente per ora, e fino a nuove / (