)( 131 X tempo noti possano più vendersi in questa Città altre Candele fuori di quelle della Fabbrica del Partito, e quelle Forastiere che avranno pagato il Dazio d’ingresso, o fossero state introdotte , scortate da legali docu-menti stabiliti dalle Leggi per meritar l’esenzione, in pena di perder le Candele di altra sorte che loro fossero ritrovate, quali saran* no asportate come Contrabbando, e sarà il Proprietario, o Rivenditore delle medesime obbligato a risarcirmi del danno, che pòtes* si averne risentito per tale rivendita. All' osservanza delle stesse discipline, e sotto le stesse pene, sarò io pure obbligato verso il mio Successore al termine della presente Condotta « XVIII. Riceverò in relazione al eonve» nuto colla Generale Intendenza delle I< R. Finanze dal Pubblico Direttore della Fabbrica suddetta, il giorno prima del mio ingresso nel Partito, in consegna, previo esatto Inventario, e stima da farsi col mezza di due Pubblici Periti uno per parte dell* Regia Intendenza Generale, e l’altro per parte del Parti tante, o del terzo in caso di discordia da loro eletto, tutti gl' Attrezzi ed Utensili di Pubblica ragione esistenti in essa Fabbrica, restar dovendo responsabile del* la manutenzione de’ medesimi nello stato, numero, qualità, e valore, in cui mi ve* tanna consegnati fino allo spirar dell’Abboc* R z ca*