)( 6i )( li fra essi Beccheretti, per contò del quaìé saranno stati li Bovi macellati, con l’obbligo però di contribuire alT Abboccatore il Dazio di essi Menuzzami, come pure li Soldi 15. per conto della Cassa a parte de’ Becche-ri, l’importar delle quali due Partite esso Abboccatore si è assunto l5 obbligo di contribuire alla Regia Cassa Finanze anche per conto loro j e con 1’ obbligo pure di preferire nella vendita di que’ Menuzzami, a patti eguali, li Confratelli dell’ Arte de’ Lugane-gheri. Obbligo pure sarà d’essi Beccheretti consegnare al Partito delle Candele di Se-Vo, li Sevi tutti di Corpo ^ Coja, e Ro-ghonada de5 Bovi, che macelleranno di loro ragione particolare, staccati dalla Carne sul luogo stesso del Macello r da essergli questi conteggiati, col solito dibattimento del 15. per Cento, a Lire 60. ogni Libbre Cento peso grosso netto dal dibattimento suddetto. XIII. Riservata al solo Parti tante la facoltà delli Contratti de’ Bovi provenienti da ogni parte fuorché dalla Terra-Ferma ex-Veneta, da dove soltanto anch’essi Beccherei Ti, unitamente al Partitante potranno provedersi , resta ad essi Beccheretti assoluta-niente vietatò, nè per se, nè per interposte Persone, nè sotto verun pretesto, il far acquisto de’Bovi per proprioconto, di qualunque altra parte, ma bensì al caso alcuno ds essi