X 7° X zia di essa Regia Deputazione, sarà proce-dino summariamente contro il Reo, o Rei, che verranno con la maggior severità puniti a misura delia gravità della colpa * Quanto poi alli Uffiziali di Vigilanza, alla fede dei quali è appoggiata principalmente la più attenta indagine sopra li Venditori, e la scoperta delle frodi} che commettessero cosi nei peso, come nel prezzo prescritto alla Vendita delle Carni * siccome Ogni loro colpa di negligenza, collusione * o malizia, diviene altrettanto più grave, essendo di prevaricazione ai doveri del proprio Uffizio, e di delusione agli oggetti di Giustizia verso il Popolo; così sarà con severo rigore criminalmente punita $ anche con la condizione d’essere esclusi dalle corrìpetenti Auforirà dal loro Posto , e di non poter1 più sostenere Pubblici • Impieghi* XXIIL Oggetti giustamente gelosi, ed interessami ricercando che con robusta risoluzione si richiami ad osservanza il generai divieto delle Stalle clandestine di Bovi in Venezia, perciò non sarà permesso nemmeno al Palpitante, nè alli Beccheretti dì valersi , se non delle due esistenti rìelli Macelli a San Giobbe, 1' una inserviente al Partito, e l’altra alli Beccheretti summerttova-ti * A maggior presidio di tal disciplina potrà il Partitante destinar a sue spese un Custode al Macello delli Beccheretti predetti, Sen-