)( 43 X 28. Se per qualunque circostanza un Corpo , o distaccamento non impiega tutti i suoi mandati} dovrà sotto la sua responsabilità indicamente inviare tutti quelli, che gli sono rimasti, al Commissario di Guerra del riparto, in cui saranno stati rilasciati, acciò questo funzionario ne possa far menzione nello stato, che deve mandare al Commissario Ordinatore, giusto 1’arf. 46. Allorché un militare isolato si troverà nel caso preveduto dal precedente articolo, tanto perchè sia entrato - in un Ospedale * quanto perchè abbia raggiunto il suo Corpo prima di quello avesse preveduto , o pei* qualunque altro motivo la Municipalità, ove il militare suddetto si fermerà,, dovrà ritirare i mandati ^ che gli fossero rimasti * e tosto spedirli come qui sopra è detto. TITOLO III. Disposizioni di polizia relative al servizio de* trasporti al seguito, e de'Militari isolati. 29. E’proibito espressamente d’impiegare i trasporti, fuorché nell’ uso , per cui sono stati accordati dal presente Regolamento. 30. Gli Ufficiali dì Sanità al seguito de’ Corpi invigileranno, e prenderanno le con^. venienti misure, perchè 1* indolenza, e la pigrizia non occupi il posto destinato al bi-<