)( 34 )( 5* I Corpi intieri, o distaccamenti , ai quali la qui sopra determinata quantità de* carri, e bestie da soma non fosse sufficien. te, potranno procurarsi un supplemento di fornitura, ma la spesa di un tal snpplemen-to non dovendo andare a carico del Tesoro pubblico, dovrà esser pagata in contanti, avanti la partenza, sotto la responsabilità del Comandante del Corpo, o distaccamento, ed ai prezzi fissati nel presente Regola-mento. Questo supplemento non sarà però fornito , che dietro la domanda del Comandante del Corpo, o distaccamento al Commissario di Guerra, od al funzionario, che lo rappresenta, e che sulla requisizione d’ uno deJ suddetti, il quale sul foglio d’invito dovrà enunciare, che questo trasporto è a carico del Corpo. 6. In nessun caso , nè sotto alcun pretesto gli Ufficiali potranno esigere de’cavalli da sella, o vetture a conto del Governo, ed allorché se ne avranno procurati, saranno tenuti di convenire del prezzo, e di pagarli avanti la partenza , esclusa ogni requisizione. 1. Qualunque sott* Uffiziale , e soldato, che ferito, o ammalato si trovasse impossibilitato a marciare a piedi, ha diritto di essere trasportato, qualora però si trovi in una delle seguenti disposizioni : i. Dal Corpo andando alT Ospedale e-sterno.