X A1 X chi è incaricato di rappresentarlo. Quando però vi fosse un Ospedale in luogo più prossimo della residenza dei funzionar] come all’ articolo precedente, in allora lo dirigeranno a questo Spedale. In questi soli casi le Municipalità, Delegati, o Agenti comunali rilasceranno de’mandati, i quali saranno conformi al modello N. 5 citato all’articolo 15, e verranno ammessi nelle contabilità, e saranno, valutati, e pagati come quelli rilasciati dai Commissarj di Guerra. Le prescrizioni portate dall* art. 20 dovranno essere eseguite anche in queste evenienze. 25. I Prefetti o Delegati di Governo, ai quali fossero diretti simili militari , dopo averli fatti di nuovo visitare, li dirigeranno al luogo di residenza di un Commissario di Governo, quando 1* Ospedale si trovasse in maggior distanza, non ommettendo le disposizioni già enunciate agli articoli 10 11 12 13 e 14. 26. Ne’luoghi dà residenza d* un Commissario di Guerra, e dove i passaggi sono frequenti, i militari aventi diritto al trasporto, che non si trovassero in numero sufficiente , per completare il carico almeno d’ un carro ad una bestia, attenderanno, che ne arrivino altri eventi la stessa direzione, a meno che non fossero in numero di tre , o che la partenza di quelli di un numero inferiore non fosse riconosciuta urgente; circostanza di