X »I )( REGOLAMENTO Concernente il servizio de* Convogli Milita* ri relativo alle Truppe in marcia ntW in* terno della Repubblica* Il servizio de’ convogli militari ha per oggetto il trasporto de’bagagli de’ Corpi, noti meno che quello dei sotto-Uffiziali infermi, o feriti ^ Egli si divide in trasporli diretti, e in trasporti al seguito de’Corpi, e deJ militari isolati aventivi diritto. Per trasporti diretti s’intende la frà-srnissione d’effetti , che si fa da un lucgodi partenza ad uno di arrivo direttamente j e senza tener l’ordine delle tappe. Tali trasporti hanno luogo pe’grossi bagagli de’Corpi in proporzione delle quantità _*■ che verranno detagliate nelle tabelle annesse agli articoli i e 2 sezione I, del presente .Regolamento, e per la spedizione di effetti, o di stoffe , che il Governo invia ai Corpi per le annuali rinnovazioni, o per qualunque altra somministrazione straordinaria. Go< desti trasporti si eseguiscono per mezzo di appalti, o di contratti particolari colli spe-dizioneri, e non riguardano i Comuni . Per trasporti al seguito de’ Corpi, Distaccamenti , Militari isolati, o Stati maggiori. S’intende quella data quantità di carri assegnati ad ogni Corpo ; Distaccamento,