X •? >< go, e se non con lucro, almeno senza perdita reale delle parti somministranti ; Visto che il proposto Regolamento riunisce la facilità dell’esecuzione, la proporzione ne’ prezzi^ e la semplicità della contabilità, cosicché tanto il servizio quanto l’interesse de’somministranti restano garan. liti. Il Vice.Presidente sopra rapporto del Ministro della Guerra, e del Ministro degli affari interni DECRETA I. II servizio de' trasporti diretti sarà fat« io per_ appalto, o in via di contratti parziali, li. Quello de* trasporti indiretti, o al seguito de’Corpi si eseguirà dai Comuni. III. Il Regolamento annesso al presente Decreto , Che determina la natura diversa di coteste due specie di trasporti, e ne fissa il metodo rispettivamente è adottato nella sua integrità IV. Esso comincierà ad essere in còrso col primo del venturo anno 1805. V. Saranno ritenuti i soliti luoghi di tappa non già pel modo di pagamento, ma so- lo per limite delle distanze da percorrersi dai rispettivi somministratori. VI. Il prezzo de* trasporti è calcolato in ragione di miglia.