X 3Z X militari, ed ivi sarà rinnovata, se sarà necessario, e cosi in seguito di residenza in residenza sino alla loro destinazione. 11. L’Ufficiale di sanità non rilascerà de’ certificati, se non a quegl’individui ch'egli avrà riconosciuti essere nell’impossibilità di viaggiare a piedi; in questo caso indicherà egli in una maniera sufficientemente detagliata la natura dei loro mali, ed annuncie** rà positivamente, se essi esigano, che quel tale militare sia trasportato sul carro, od a cavallo. Il certificato dovrà essere conforme al modello N. 3. Gli Ufficiali di sanità saranno risponsabili de’ certificati, che avranno rila» sciati . 12. Dietro l’esposto in detto certificato il Commissario di Guerra , o funzionario che lo rappresenta , giudicherà , se deve accordare , o rifiutare il trasporto. Nel caso, che si determini per Vaffermativa, indicherà nel foglio di via, se dev? esser fornita piazza in carro, od un cavallo da sella ; La fornitura d’ un cavallo da sella , invece d’una piazza in carro, sarà accordata nel solo caso, in cui la natura dell’infermità del militare, o marinajo, s’opponesse assolutamente al suo trasporto sul carro, o quando vi fosse un solo individuo da far partire, ina in questo secondo caso, dopo aver dato corso alle prescrizioni portate dall’articolo 46. 13. Il certificato segnato dall* Ufficiale di