)( 38 >( Sanità dovrà esser duplicato, e ne resterà uno nell’ Ufficio del Commissario di Guerra, o funzionario, che lo rappresenta, e l’altro sarà da questi vidimato, ed unito al foglio di via. 14. Ogni Commissario di Guerra, o funzionario , che lo rappresenta, verso la di cui residenza il militare è diretto, ritirerà il certificato unito al suo foglio di via, e do-po aver fatto visitare di nuovo il portatore3 confronterà i motivi esposti dall’ Ufficiale di Sanità della sua residenza con quelli contenuti nei certificato precedente 3 ed ordinerà poi dietro il nuovo certificato dell’ Ufficiale di sanità, secondo che giudicherà convenevole, la continuazione, o la sospensione del trasporto con farne menzione sul foglio di via. 15. Le somministrazioni de’ mezzi di trasporto, tanto ai Corpi di truppa, quanto ai militari isolati, non saranno fatte, che sopra mandato dei Commissarj di Guerra conforme al modello 4, e 5, visitati dalla Municipalità , dai Delegati da essa, od Agenti comunali del luogo in cui le forniture devono essere eseguite. 16. In caso d’assenza, od in mancanza de’ Commissarj di Guerra d ora innanzi non saranno questi rimpiazzati, o rappresentati pel servizio de’ trasporti, che dai Prefetti , o Delegati di Prefettura, o da persona a ciò specialmente da essi delegata .