X 39 X 17. I mandati rilasciati dai suddetti funzionar] , che rimpiazzano il Commissario di Guerra, dovranno esser conformi a quelli, di cui si servono i Commissarj di Guerra , giusta i modelli citati all'art. 15. 18. I Commissarj di Guerra, o i funzio-narj chiamati a rimpiazzarli rilasceranno ad ogni individuo portatore di un foglio dirotta tanti mandati, quanta stazioni, o tappe avrà questi da percorrere sino al luogo di residenza di un Commissario di Guerra ; quoti rilascerà de’nuovi mandati coir istesso metodo , e così fino alla destinazione dei militari che marciano, e viaggiano. 13. Ogni parte prendente, sia Corpo di truppa. Compagnia, Distacc mento, militare isolato, avrà i suoi mandati particolari, ed in nessun caso gli stessi mandati potranno comprendere varia parti prendenti , che marciano in virtù de’fogli di via particolari, an* corchè avessero la stessa destinazione. 20. I mandati , che dovranno servire per avere i mezzi di trasporto nei varj luoghi di tappa tanto fino alla residenza del primo Commissario di Guerra, quanto fino alla destinazione, dovranno essere uniti in un numero sufficiente al corrispondente foglio di via, e saranno sempre uniformi al modello citato all"'art. 15 tit. I. sez. II. 21. Il portatore di un foglio di via, a cui è accordato il mezzo di trasporto,si presenterà alla Municipalità di ciascun luogo di j