X 45 X 3$. Qualunque incaricato, o prestatore di convogli militari convinto di non aver fornito il trasporto in natura, sarà condannato ad una ammenda di 40 lire, di cui gli Ufficiali Municipali del proprio saranno risponsabi-li, salvo il ricorso contro chi di ragione . 37. Qualunque militare, che avrà ricevuto del denaro, invece della fornitura ordinata, sarà privo del trasporto per il resto della strada, che dovrà fare. Questa frode sarà riguardata certa , quando un militare, che avrà ottenuto una fornitura , sarà incontrato viaggiando a piedi Benz’essere preceduto, 0 seguito dal carro, o bestie destinate al suo trasporto. 38. A tale effetto è ingiunto alla Gendarmeria di farsi presentare i fogli di via de’ militari viaggianti isolatamente, e così pure i mandati di ornitura de’quali i conduttori deJ convogli militari devono essere latori, 39. Allorché un militare, a cui sarà stato accordato il trasporto , verrà incontrato, fa- L cendo viaggio a piedi, sarà condotto avanti la Municipalità del Circondario, perchè dal Presidente di essa, o di chi la rappresenta, sia iscritto sul foglio di via, che il militare deve essere privato del trasporto fino alla sua destinazione conformemente air articolo 37. Il Capitano di Gendarmeria del Dipartimento , a cui sarà di ciò reso conto, ne Tomo XI. Num. 4#