X 49 K dal Commissario di Guerra di riparto al Commissario Ordinatore degli elenchi, stati, e trasunti indicati all’articolo 42, e dal Prefetto del Dipartimento al Consiglio Airrai-nistrativo di Guerra del riassunto, contabilità, e mandati descritti all’articolo 45. 48. Il Commissario Ordinatore esaminerà , e confronterà le contabilità comunali cogli stati, che devoagli essere stati trasmessi dai Commissarj di Guerra di riparto a norma del prescritto all’articolo 46, rintracciando inoltre l’origine per cui sono state accordate sugli elenchi de’fogli di via in detto artico-* lo citati ; in seguito di che inscriverà egli nell’ultima colonna, quelle osservazioni, di cui sarà suscettibile alcun articolo. 48. I documenti irregolari, cioè quelli che non fossero rivestiti del certificato del Visto arrivare , saranno rigettati dalla contabilità, e così pure quelli in cui vi si trovasse il carattere alterato, o corretto senz’ essere approvata r alterazione, o correzione dal funzionario, che avrà rilasciato il mandato» 49. L’importo delle forniture illegali, ma ordinate da Autorità competenti, non resterà a carico dei Comuni, ma sarà rimborsato in virtù d* ordine del Ministro della Guerra dal funzionario, che avrà rilasciati i mandati . 50. Sono riputate forniture illesali quelle ordinate.