X 36 )( TITOLO II. Mezzi d} esecuzione del servizio de’ trasporti al seguito. 9. I trasporti determinati dair articolo 20 saranno accordati di diritto ai Corpi, e distaccamenti in marcia, e così pure agli Stati maggiori ec. allorquando ne avranno bisogno ne' easi in detto articolo previsti. J Com-missarj di Guerra 3 ed in loro mancanza i funzionarj, che li rappresenteranno, siccome è prescritto all’art. 16 in tutti i foglj di via, che rilasceranno, saranno obbligati ad inserirvi specificatamente la quantità, e qualità dei trasporti, che si dovranno somministrare . Questa menzione dovrà esser sempre rinnovata sulTistesso foglio di via in ciasGun luogo di residenza d’un Commissario di Guerra , o funzionario^ che lo rappresenti. 10. I trasporti de’militari., o de' marinaj, che viaggiano isolatamente , non potranno essere accordati dal Commissario di Guerra, o dal funzionario , che Io rappresenta , se non dopo essere stati detti militari, 0 marinaj sottomessi alla visita dell’Ufficiale di sanità, che sarà indicato dallo stesso Commissario di Guerra, o funzionario suddetto. In tutti i casi una tale concessione non sarà valevole, che sino al primo luogo di residenza d' un Commissario di Guerra, 0 funzionario per dove passar devono i suddetti