)( *44 X cuori umani, c cattolici un sì enorme delitto saranno anco ricevute contro li colpe* voli denuncie secrete. II. Alcuno non ardirà violare, o profanar le Chiese, e Luoghi Sacri, commettendo in essi scandali, o delitti, e nelle Feste comandate tener aperte Botteghe, esponer a pubblica vista robe sui Banchetti , così in Mei, come in ogn altro luogo della Giurisdizione , nel tempo specialmente, che si celebrano i Divini Uffizj , carizzare , girar con animali carichi, o fare alcun’ altra rustica operazione in pena di lire venticinque per cadauna volta, applicabile metà al denunciarne , e metà ad arbitrio della Giustizia . III. Perchè il Culto di Dio Signore ottener possa dalla pietà de’Fedeli una parti-colar divozione, resta comandato nelle ore delle Sacre Funzioni, e della Dottrina Cristiana , alla quale particolarmente restano precettati li Genitori di mandare i loro Figli, che venendo ritrovati a vagare per le strade saranno corretti, non vi sia chi ardisca giocare a qualsisia giuoco, o fare strepito nelle vicinanze delle Chiese, nelle quali si esercitano opere sì pie, in pena a cadaun contrafaciente di lire venticinque , e per cadauna volta, applicabili metà al denunziarne, e l’altra metà ad arbitrio ec. IV. Non dovranno gli Osti, e Bettolini tan-