X 33 X Volatili, che di Quadrupedi con Reti, Lacci , Cani, Falconi, Arcobugj, o con qualunque altro Stromento ne5 Beni suddetti, e ciò in qualsivoglia modo, tempo, e stagione , e nella stessa guisa lo sturbare li nidi di ciaschedun genere, ed il bersagliare, e cacciare ne’ Beni stessi il Salvatico d’ogni sorta , che fosse entro di que’ Beni, in pena della perdita delle Armi , Reti, Cani, Stranienti , Cacciagioni, e Munizioni, ed essere di più processati li trasgre&ori criminalmente, e soggetti per tal via alle pene afflittive dal competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone , e delle circostanze dell’ inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi* Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo restano in facoltà gli stessi Nobb. Fratelli Breganze di tenere alla custodia de’ suddetti loro Beni Guarda-Caccie, li quali girar potranno a loro piacere essi Beni, e togliere le Armi, Cani , Lacci, Munizioni, e Cacciagioni, ed ogni altra preda a quello, o quelli, che trovassero sul fatto, denunziandone inoltre li Nomi di tali delinquenti al competente Offizio Criminale colla presentazione degli effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere li Rei a’meritati castighi; ed in quanto a’ fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere. voi. 7. N.° V. E Ter*