X 15* X nissero portati a Mei, specialmente Pesce, Vovi, Polami, e Botirro, doveranno prima d’essere esposti alla vendita, o esibiti ad alcun altro, portarsi al pubblico Palazzo, onde sia a’prezzi di Giustizia provveduto dell’occorrente, in pena mancando della perdita del-la roba. XXVIII. In ordine alle Leggi della nostra Giurisdizione resta proibito ad ogn’uno lasciar andare a traina gli animali suini, volgarmente detti Porci, e venendo ritrovati specialmente nella Piazza, o nelle Contrade di Mei, verranno fermati, e confermati , e confiscati in pena dell* inobbedienza. Per l’esecuzione del qual Capitolo, che riguarda anco oggetti di Sanità, dovrà invigilare il Ministro di nostra Corte, in pena ad arbitrio ec. Riflettendo in fine, che dalla prima Educazione dipende in principal modo la fedele esecuzione delle Leggi, resta eccitato il benemerito Clero a rendersi sempre più rispettabile, ed utile, col prender affettuosa cura della povera abbandonata Gioventù, istruendola anche nei primi Elementi di leggere, scrivere, far conti, e singolarmente di cooperare e con l’esempio, e con le insinuazioni all’osservanza della Cattolica Religione, che fondata sulla carità, e sulla pace , conduce pur al massimo fine della società d’una onesta felice vita. Le